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Importare l'auto in Svizzera come bene di trasloco

Se trasferite il vostro domicilio in Svizzera, la vostra auto varca il confine come bene di trasloco, in esenzione da dazi e tributi, a condizione che l’abbiate utilizzata voi stessi per almeno sei mesi prima del trasloco e che continuiate a utilizzarla in seguito. E dal 1° febbraio 2026 c’è una preoccupazione in meno al momento dell’immatricolazione: per i veicoli senza omologazione UE importati per uso proprio, l’attestazione dell’immunità elettromagnetica non va richiesta.

Quando la vostra auto vale come bene di trasloco

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) subordina l’importazione in franchigia a tre condizioni:

  • Trasferimento del domicilio: trasferite il vostro domicilio in Svizzera. È la condizione decisiva, senza la quale il veicolo non è un bene di trasloco.
  • Sei mesi di utilizzo: avete utilizzato personalmente il veicolo per almeno sei mesi prima del trasloco.
  • Utilizzo successivo: continuate a utilizzare voi stessi il veicolo dopo l’importazione.

Ciò che conta è l’utilizzo, non la sola data di acquisto. Un’auto comprata due mesi prima del trasloco non soddisfa la seconda condizione, anche se è intestata a voi.

Chi arriva da uno Stato dell’UE o dell’AELS non deve presentare l’assicurazione di un permesso di dimora. In questo caso il trasferimento del domicilio si dimostra in altro modo: contratto di lavoro, contratto di locazione o attestazione di partenza dal Paese di provenienza.

Il modulo 18.44 e l’imposizione doganale

All’importazione presentate all’ufficio doganale d’entrata il modulo di richiesta 18.44 «Imposizione doganale di beni di trasloco» debitamente compilato, insieme ai documenti di accompagnamento. Due aspetti vengono regolarmente sottovalutati:

  • Orari di apertura: l’imposizione deve avvenire durante gli orari di apertura dell’ufficio doganale per le merci commerciali. Un passaggio del confine di sera o nel fine settimana non è possibile.
  • Esame preliminare: potete inviare il vostro dossier di trasloco all’ufficio doganale almeno due giorni lavorativi prima del passaggio del confine, il che accelera lo sdoganamento. Lo offrono soltanto gli uffici doganali di Mendrisiotto (valico di Stabio-Confine), Vedeggio e Chiasso-Strada, e dovete poi varcare il confine esattamente presso l’ufficio che ha trattato il vostro dossier.

Ci occupiamo volentieri dei documenti doganali e della pianificazione delle date; l’imposizione vera e propria è sempre effettuata dalla dogana.

Esente da tributi non significa esente da collaudo

L’esenzione riguarda solo i dazi e i tributi. La parte tecnica dell’importazione prosegue indipendentemente: allo sdoganamento il veicolo riceve il numero di matricola (Stammnummer), poi servono l’attestato di assicurazione, il collaudo (MFK) e l’immatricolazione nel cantone di domicilio. Se per il vostro veicolo sia dovuta una tassa sul CO₂ dipende dal caso specifico: lo chiariamo per voi in anticipo.

Attestazione CEM: dal 1° febbraio 2026 l’immunità non va più dimostrata

Un veicolo proveniente dagli Stati Uniti – o dal Giappone, dalla Corea, dal Regno Unito – di regola non ha un’omologazione UE. Sono proprio questi i veicoli cui si rivolge la nuova istruzione dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) sull’attestazione della compatibilità elettromagnetica (CEM), in vigore dal 1° febbraio 2026. Essa distingue due attestazioni, e questa distinzione è il punto decisivo:

  • L’immunità è soppressa. Per i veicoli senza omologazione UE importati per uso proprio e appartenenti alle classi M1 (autovetture) o N1 (veicoli commerciali leggeri), l’attestazione dell’immunità elettromagnetica non va richiesta per l’immatricolazione.
  • Le emissioni disturbanti restano, ma sono più semplici da attestare. I rapporti di prova di servizi tecnici esteri notificati presso l’UNECE per le prove corrispondenti non richiedono alcuna attestazione di conformità supplementare da parte di un servizio tecnico svizzero riconosciuto. E a corredo di una dichiarazione di conformità del costruttore non va richiesto alcun rapporto di prova, che può però essere richiesto in seguito in caso di dubbi.

Si ha uso proprio quando il veicolo è immatricolato a nome dell’importatore dichiarato nell’imposizione doganale. Una vendita successiva e l’immatricolazione a nome di un altro detentore restano possibili. In caso di trasloco in Svizzera questa condizione è praticamente sempre soddisfatta: importate voi stessi il veicolo e lo immatricolate a vostro nome.

Tutte le altre condizioni di immatricolazione restano impregiudicate, in particolare i requisiti in materia di sicurezza stradale e sicurezza dei prodotti. L’istruzione non sostituisce quindi il collaudo.

Se l’ufficio della circolazione richiede comunque un’attestazione dell’immunità, potete presentargli l’istruzione dell’USTRA sull’attestazione CEM (in tedesco): il PDF si trova sul sito dell’USTRA e può essere stampato e portato con voi.

Attenzione: si tratta della nostra esperienza diretta nelle pratiche in corso, non di un parere legale. La prassi può variare da un ufficio della circolazione all’altro e da una persona all’altra, e non possiamo garantire che il vostro veicolo sia trattato allo stesso modo.

Che cosa significa per la vostra importazione

Pianificate il trasloco con sufficiente anticipo, affinché il termine di sei mesi sia compiuto al momento del passaggio del confine, e fate coincidere il passaggio con gli orari di apertura dell’ufficio doganale. Portate con voi l’istruzione dell’USTRA per l’immatricolazione: nel migliore dei casi vi risparmia la ricerca di un documento che per il vostro veicolo non esiste.

Non siete sicuri che il vostro veicolo rientri fra i beni di trasloco? Contattateci indicando la data di trasloco prevista, i documenti del veicolo, la data della prima immatricolazione e il chilometraggio: verifichiamo tutto per voi prima dell’importazione.